1. Agli istituti penitenziari accedono tutti coloro che vi svolgono le loro funzioni, compresi il capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e i provveditori regionali della stessa, nonché i funzionari da questi delegati appartenenti al dipartimento e ai provveditorati.
2. Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte di appello, il procuratore generale della Repubblica
d) i consiglieri regionali nell'ambito del territorio della regione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia;
g) il presidente della provincia e il sindaco del comune in cui si trova l'istituto e le persone dagli stessi delegate, in loro sostituzione, nonché i garanti per la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, nominati dalla regione o dalla provincia o dal comune; il presidente del quartiere e il responsabile dell'azienda sanitaria locale in cui si trova l'istituto;
h) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea che svolgono attività concernenti gli istituti penitenziari, nonché i rappresentanti del Consiglio d'Europa;
i) l'ispettore centrale dei cappellani.
3. L'autorizzazione per la visita agli istituti non è altresì richiesta per coloro che accompagnano i soggetti di cui al comma 2 per ragioni del loro ufficio.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti penitenziari, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
5. Possono accedere agli istituti penitenziari, con l'autorizzazione del direttore, i ministri della religione cattolica e i ministri ed esponenti delle altre religioni.