Art. 116.
(Visite agli istituti).

      1. Agli istituti penitenziari accedono tutti coloro che vi svolgono le loro funzioni, compresi il capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e i provveditori regionali della stessa, nonché i funzionari da questi delegati appartenenti al dipartimento e ai provveditorati.
      2. Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

          a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

          b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

          c) il presidente della corte di appello, il procuratore generale della Repubblica

 

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presso la corte di appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle funzioni;

          d) i consiglieri regionali nell'ambito del territorio della regione;

          e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

          f) il prefetto e il questore della provincia;

          g) il presidente della provincia e il sindaco del comune in cui si trova l'istituto e le persone dagli stessi delegate, in loro sostituzione, nonché i garanti per la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, nominati dalla regione o dalla provincia o dal comune; il presidente del quartiere e il responsabile dell'azienda sanitaria locale in cui si trova l'istituto;

          h) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea che svolgono attività concernenti gli istituti penitenziari, nonché i rappresentanti del Consiglio d'Europa;

          i) l'ispettore centrale dei cappellani.

      3. L'autorizzazione per la visita agli istituti non è altresì richiesta per coloro che accompagnano i soggetti di cui al comma 2 per ragioni del loro ufficio.
      4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti penitenziari, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
      5. Possono accedere agli istituti penitenziari, con l'autorizzazione del direttore, i ministri della religione cattolica e i ministri ed esponenti delle altre religioni.

 

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